IL TRIBUNALE 
 
    All'udienza del 27  novembre  2012  ha  pronunciato  la  seguente
ordinanza nella causa iscritta al n. 133 del  ruolo  generale  affari
contenziosi  dell'anno  2011,  promossa  da  Guglielmo  Francesco   e
Ministero dell'istruzione  e  della  ricerca  scientifica  -  Ufficio
scolastico regionale per la Campania 
 
                                Fatto 
 
    L'ing. Francesco Guglielmo ha adito il Tribunale di S.Angelo  dei
Lombardi per richiedere in  via  principale  l'accertamento  del  suo
diritto a vedersi corrispondere gli  scatti  biennali  di  anzianita'
pari al 2,50% a partire dal terzo anno di  servizio  in  applicazione
dell'art. 53 della l. 11.07.1980 n. 312, con conseguente condanna del
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, anche  in
solido  con  l'Ufficio  Scolastico  Regionale  per  la  Campania   al
pagamento in suo favore della somma di € 5.350,30, oltre interessi  e
rivalutazione  ovvero,  in  via  subordinata,  della  somma   diversa
determinata dalla P.A. a  decorrere  "da  cinque  anni  anteriori  al
4.06.2010" oltre interessi e rivalutazione monetaria. 
    A fondamento della sua richiesta il richiesta  il  ricorrente  ha
sostenuto di avere lavorato alle dipendenze del MIUR  dal  1995  fino
alla data di incardinamento del giudizio nella qualita' di docente di
scuola di secondo grado superiore. 
    In tal senso ha indicato  i  periodi  di  lavoro  effettuati  con
rapporto di lavoro a tempo determinato, fuori ruolo. 
    Ha precisato altresi' di non aver goduto dei cosiddetti scatti di
anzianita' previsti dall'art. 53 L. n. 312 11.07.1980. 
    Tale mancata corresponsione, secondo  l'assunto  del  ricorrente,
avrebbe determinato una disparita' di trattamento per i lavoratori  a
tempo determinato e precario in  aperta  violazione  della  direttiva
1999/70/CE e del principio di  non  discriminazione  stabilito  dalla
clausola 4 dell'accordo quadro da  essa  recepito,  peraltro  accolto
dalla sentenza della Corte  di  Giustizia  Europea  del  13.09.2007 -
causa C 307/05 -. 
    Ha  inoltre  evidenziato  che  la  mancata   applicazione   della
disposizione sulla erogazione  degli  scatti  di  anzianita'  avrebbe
determinato una indubbia  situazione  di  disparita'  di  trattamento
all'interno della categoria dei docenti' a tempo  determinato,  posto
che gli scatti biennali sarebbero stati in ogni caso  corrisposti  ai
docenti precari a tempo determinato di religione. 
    A sostegno della tesi esposta l'ing. Guglielmo ha allegato alcune
pronunce  di   Tribunali   italiani   favorevoli   alla   prospettata
interpretazione della richiamata norma. 
    Si sono costituiti in giudizio, con  un'unica  memoria  il  MIUR,
l'U.S.R.  per  la  Campania  e  l'U.S.R.  -  Ufficio  XII  -   Ambito
Territoriale di Avellino. 
    Le amministrazioni resistenti  hanno  evidenziato  l'infondatezza
del  ricorso   sostenendo   l'inapplicabilita'   all'ing.   Guglielmo
dell'art. 53 L n. 312/1980 posto che tale  disposizione  al  comma  3
esclude le supplenze dall'attribuzione degli  aumenti  periodici  per
ogni biennio di servizio. 
    Nel caso di' specie, non essendo controverso fra le parti che  il
servizio prestato dal ricorrente ha  avuto  sempre  natura  precaria,
fuori ruolo, a tempo determinato e  a  titolo  di  supplenza  non  si
sarebbe potuto procedere al riconoscimento del diritto del docente  a
ricevere somme a titolo di scatti biennali. 
    Le  resistenti,  in  tale  senso,  hanno  richiamato   specifiche
pronunce del giudice  amministrativo  nonche'  circolari  applicative
diramate dal dipartimento della funzione pubblica. In  ogni  caso  il
MIUR ha evidenziato che doveva  ritenersi  inconferente  il  richiamo
alla  sentenza  C.G.E.  13.09.2007  (C-307/05)  perche'  non   poteva
configurarsi nella fattispecie alcuna violazione  della  clausola  4,
punto 1  dell'accordo  quadro  sul  lavoro  a  tempo  determinato  in
allegato alla direttiva 1999/70/CE,  posto  che  sussistono  "ragioni
oggettive"  tali  da  giustificare  il  differente  trattamento   fra
lavoratori con contratto a tempo indeterminato e lavoratori supplenti
con contratto a tempo determinato. 
    Previo deposito di memorie,  la  causa  e'  stata  trattenuta  in
decisione all'odierna  udienza  previa  lettura  del  dispositivo  in
udienza. 
 
                               Diritto 
 
    Il Tribunale ha stabilito di sottoporre d'ufficio  al  vaglio  di
costituzionalita' la norma la cui  applicazione  e'  rilevante  nella
fattispecie  (art.  53  comma  1  e  3  L.  321/80),  ritenendo   non
manifestamente infondati i dubbi che sono emersi in ordine  alla  sua
conformita' ai principi di uguaglianza e di  adeguatezza  retributiva
stabiliti dalla carta fondamentale (artt. 3, 36  Cost)  ed  a  quelli
espressi dall'ordinamento comunitario, cui l'Italia deve adeguare  la
propria legislazione (artt.11,117 Cost.). 
    Sotto l'aspetto della rilevanza della questione osserva infatti 
    - che il comma 3 dell'art. 53 della L. n. 312/1980 ha sancito che
" al personale di cui al presente articolo, con nomina da  parte  del
provveditore agli studi  od  altro  organo  in  base  a  disposizioni
speciali, escluse in ogni caso le supplenze, son  attribuiti  aumenti
periodici per ogni biennio di servizio  prestato  a  partire  dal  1°
giugno 1977 in ragione del 2,50% calcolati sulla base dello stipendio
iniziale....  Ai  docenti  di  religione   dopo   quattro   anni   di
insegnamento si applica una progressione economica  di  carriera  con
classi di stipendio corrispondenti all'80% di  quelle  attribuite  ai
docenti laureati di ruolo...." 
    - tale  disposizione  ha  individuato  quali  beneficiaria  degli
scatti biennali la categoria dei" docenti incaricati, istituita dalla
L. n. 286/69 e soppressa con la successiva L. n. 392/1981. I  docenti
incaricati avevano la particolare condizione di prestare servizio non
di ruolo ma a tempo indeterminato. 
    -  Da  tale  categoria  si   differenziavano   e   continuano   a
differenziarsi i cosiddetti "docenti supplenti" contraddistinti da un
rapporto di servizio non di ruolo ma a tempo determinato. Non  vi  e'
dubbio che la disposizione  in  esame  deve  ritenersi  non  abrogata
perche' espressamente prevista dai  successivi  contratti  collettivi
del comparto scuola (vedasi artt.  142  CCNL  2002/2005  e  146  CCNL
2006/2009). 
    -  La  precitata  norma,  nella  parte  in   cui   esplicitamente
stabilisce che sono "escluse in ogni caso le  supplenze"  costituisce
un ostacolo diretto ed insuperabile  al  riconoscimento  del  diritto
alla maturazione degli scatti di anzianita' in favore  del  personale
non di ruolo assunto a tempo determinato, quali  i  supplenti,  siano
essi docenti, come il ricorrente, che non docenti 
    - Questi infatti, per definizione (tratta dalla  dall'art.  4  L.
124/99) sono assunti con  rapporti  di  durata  annuale,  o  fino  al
termine delle  attivita'  didattiche,  o  per  supplenze  temporanee,
sempre quindi a tempo determinato. 
    - Il prof. Guglielmo  -  circostanza  pacifica  fra  le  parti  -
rientra fra le previsioni della  L.  n.  124/1999  in  ragione  della
documentazione allegata al ricorso  con  particolare  riferimento  ai
certificati di servizio prodotti. 
    - Consegue a quanto esposto che, ove  l'espressione  "escluse  in
ogni caso le supplenze" fosse  rimossa  dal  testo  in  esame,  nulla
impedirebbe il riconoscimento del diritto del docente ricorrente alla
maturazione degli scatti di anzianita' in  discussione,  ricorrendone
pacificamente i presupposti in fatto. 
    - Sempre  in  via  di  sommaria  delibazione  osserva  ancora  il
Tribunale  che  tale  ostacolo  non  e'  superabile  neppure  in  via
interpretativa, come invece ritenuto da  alcune  pronunce  di  merito
che,  muovendo  dal  presupposto  dell'avvenuta  soppressione   della
categoria degli incaricati, hanno affermato la diretta applicabilita'
della norma in questione anche al personale  non  di  ruolo  a  tempo
determinato a cagione dell'assoluta chiarezza  del  testo  normativo,
che esclude la categoria dei supplenti dal citato beneficio. 
    - In tal senso si sono espressi anche il Consiglio di Stato (Sez.
VI, 12.4.2000 n° 2163) e,  ancora  piu'  recentemente,  la  Corte  di
cassazione (Cass. sez. Lav. con sentenza del 20 giugno 2012 n. 10127,
la cui uniforme interpretazione - nel senso che gli  scatti  biennali
non spettano al personale supplente - va ritenuta "diritto  vivente",
non scalfito dagli  argomenti  in  senso  contrario  evidenziati  nel
ricorso per cui e' causa  e  ne'  la  giurisprudenza  di  merito  ivi
richiamata. 
    Sotto l'aspetto della non manifesta infondatezza  rileva  poi  il
Tribunale che 
    - La citata  esclusione  relativa  alle  supplenze  comporta  una
evidente disparita' di trattamento tra il personale docente  a  tempo
determinato e quello non di ruolo a tempo indeterminato, nonche'  tra
il primi ed i docenti di religione di cui all'ultimo comma  dell'art.
53. 
    - Sotto il primo aspetto e' agevole osservare che, a  parita'  di
qualita' e quantita' della prestazione lavorativa, non si  giustifica
un  trattamento  economico  differenziato  in  danno  del   personale
temporaneo. 
    - Tale questione e' stata esaminata, in terminis, anche  in  sede
comunitaria,  allorche'  si  e'  notato  (sentenza  Corte  Giust.  CE
13.9.2007 in C-307/05 "Del Cerro") che una normativa che  riservi  la
fruizione degli  scatti  di  anzianita'  al  solo  personale  assunto
stabilmente contrasta con la direttiva 1999/70/CE e con il  principio
di  non  discriminazione  stabilito  dalla  clausola   4,   punto   1
dell'accordo quadro da essa recepita 1999/70/CE del Consiglio del  28
giugno 1999 secondo la quale" per quanto riguarda  le  condizioni  di
impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati
in  modo  meno  favorevole  dei  lavoratori  a  tempo   indeterminato
comparabili per il solo fatto di avere un  contratto  o  rapporto  di
lavoro a  tempo  determinato,  a  meno  che  non  sussistano  ragioni
oggettive". 
    - Le richiamate ragioni oggettive devono comunque concretarsi  in
circostanze precise e concrete che contraddistinguono una determinata
attivita' od  un  particolare  tipo  di  funzioni  per  il  quale  il
lavoratore e' stato assunto a termine,  tali  da  rendere  necessaria
l'anzidetta differenziazione in vista dell'obiettivo  perseguito  con
l'assunzione a tempo determinato. 
    - Ove manchino tali  presupposti,  la  violazione  del  principio
stesso e' evidente, ed autorizza il singolo a far valere  il  diritto
alla parita' di trattamento innanzi ai giudice nazionale (cfr  CGE  -
sentenza 15.4.2008 nella causa C-286/06 ("Impact"). 
    - Il principio affermato in  tale  decisione  evidenzia  che  "La
clausola  4,  punto  1,  dell'accordo  quadro  sul  lavoro  a   tempo
determinato, concluso il  18  marzo  1999,  allegato  alla  direttiva
1999/70, e'  incondizionata  e  sufficientemente  precisa  per  poter
essere invocata da un singolo dinanzi ad un giudice nazionale, mentre
cio' non si verifica per la clausola 5, punto 1, del suddetto accordo
quadro". 
    - Analoghi principi ha  affermato  la  Corte  con  la  successiva
sentenza 19.1.2010 in C-555/07  Kucukdeveci,  che  nella  motivazione
richiama  e  conferma   tale   conclusione   con   riferimento   alla
discriminazione per motivi di eta'. 
    - La norma in esame inoltre contrasta, senza giustificato motivo,
con quanto previsto, in senso migliorativo, a favore degli insegnanti
di religione. 
    - A questi ultimi infatti il comma 6 del medesimo art.  53  L  n.
321/1980 riconosce il diritto alla progressione economica di carriera
ancorche'  anch'essi  vengano  assunti  con  contratti  annuali.   La
disposizione in esame, a  differenza  di  quanto  prescritto  per  la
categoria di docenti alla quale appartiene l'ing. Guglielmo non  pone
alcuna esclusione per le supplenze di tali insegnanti. 
    - Tale disparita' era originariamente giustificata dal fatto che,
in epoca anteriore al 2003 gli insegnanti di religione  non  potevano
in alcun  caso  aspirare  all'immissione  in  ruolo,  potendo  essere
assunti solo  con  contratti  annuali  condizionati  all'approvazione
dell'autorita'  ecclesiastica  (L.  5.6.1930  n°  824);  essi   erano
pertanto  in  situazione  deteriore  rispetto  gli  altri  insegnanti
precari,  che  al  contrario  non  soffrivano  di  tale   strutturale
limitazione nello sviluppo della carriera, naturalmente  evolventesi,
verso l'immissione in ruolo. 
    - La L. 186/2003 ha tuttavia consentito l'accesso al ruolo di  un
altissimo numero di insegnanti di tale materia con apposito concorso. 
    - E' cosi' venuta meno la ragione del trattamento  preferenziale,
e di conseguenza la norma appare oggi in contrasto con  il  principio
di uguaglianza e di parita'  di  trattamento  stabilito  dalla  legge
ordinaria (art. 7 Dlgs. 165/2001;  art.  6  Dlgs  368/2001)  e  dalla
Costituzione (art. 3), come pure a  quello  di  proporzionalita'  tra
retribuzione e qualita' della prestazione di cui all'art. 36 Cost. 
    - Non si vede infatti per quale motivo non  e'  dato  comprendere
infatti perche' a parita' di anzianita' lavorativa e di  opportunita'
di progressione in carriera, l'insegnante di  materie  non  religiose
debba  percepire,  dopo  il  primo  quadriennio,   una   retribuzione
inferiore a quella percepita  dall'altro,  che  da  quel  momento  e'
ammesso a fruire della progressione economica. 
    - Non deve  essere  inoltre  sottaciuto  che  tale  beneficio  e'
destinato a permanere anche dopo l'immissione in ruolo,  dal  momento
che  la  maggiorazione  retributiva  viene  conservata  ad   personam
dall'insegnante di religione (L.  27/2006,  art.  1-ter),  mentre  il
precario di altra materia viene immesso in  ruolo  con  lo  stipendio
base senza alcuna maggiorazione. 
    - A fronte di tali rilievi, il Tribunale  non  ritiene  possibile
risolvere la disparita' di  trattamento  procedendo  ad  una  diretta
disapplicazione della norma nazionale (art 53 L.  cit.);  ed  invero,
anche  estendendo  per  tale  via  ai  supplenti  il   diritto   alla
maturazione degli scatti, rimarrebbe il problema di  stabilire  quale
dovrebbe essere la disciplina in concreto ad essi applicabile,  vista
l'ulteriore disparita' che si profila all'interno della categoria del
personale precario tra docenti di  religione  e  docenti  di  materie
diverse, come sopra descritta,  che  non  trova  soluzione  immediata
nella disciplina comunitaria. 
    - L'intreccio delle due problematiche rende dunque indispensabile
rimettere il giudizio alla Corte Costituzionale: